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Art. 49
1 Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito. 2 Nel regime di transito:
3 Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse24 in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato. 4 Il capoverso 3 non è applicabile se le merci sono state riesportate entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale. |