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Art. 57 Uscita dal deposito
1 Dai depositi doganali aperti le merci escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate. 2 Dai depositi per merci di gran consumo le merci escono quando è loro assegnato un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all’importazione. |