Art.58
1 Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea. 2 Nel regime di ammissione temporanea:
3 Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione o all’esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale. |