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Art. 81 Ordine di prestare garanzia
1 Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l’importo da garantire e l’ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie. 2 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo. 3 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188933 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa. |
