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Art. 91a Giuramento 44
1 L’UDSC designa le persone che possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101–105. 2 Le persone designate secondo il capoverso 1 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne. 3 Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 200045 sul personale federale. 44 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |