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Art. 92 Impieghi all’estero 46
1 L’UDSC può partecipare a missioni all’estero nell’ambito di provvedimenti internazionali. 2 Per il personale dell’UDSC la partecipazione a tali missioni è volontaria. 3 Nell’ambito di provvedimenti internazionali, l’UDSC può mettere a disposizione di Stati esteri e dell’agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il materiale di sorveglianza delle frontiere.47 4 Esso può impiegare agenti di collegamento all’estero e assegnare loro i seguenti compiti:
5 L’UDSC, d’intesa con l’Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Nel quadro dei compiti delegati dall’UDSC, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell’UDSC per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di elaborare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.49 6 Il Consiglio federale è autorizzato a:
46 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 47 Introdotto dall’art. 3 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU 2009 4583; FF 2008 1225). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 48 Introdotto dall’art. 3 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT (RU 2009 4583; FF 2008 1225). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 49 Introdotto dall’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). 50 Introdotto dall’all. n. 3 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). |