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Art. 97 Assunzione di compiti di polizia cantonale 55
1 Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest’ultimo, un accordo sulla base del quale l’UDSC è autorizzato ad adempiere compiti di polizia che sono in relazione con l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni. 2 Gli accordi disciplinano in particolare l’area d’impiego, la portata dei compiti e l’assunzione dei costi. 55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395). |