Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 10 Utilizzazione dell'opera
1L'autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. 2Egli ha in particolare il diritto di:
3L'autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione. 1 Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). |
