Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 11 Integrità dell'opera
1L'autore ha il diritto esclusivo di decidere:
2Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l'opera o a utilizzarla per creare un'opera di seconda mano, l'autore può opporsi ad ogni alterazione dell'opera che leda la sua personalità. 3È lecita l'utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe. |
