Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 13 Locazione di esemplari d'opere
1Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. 2Non è dovuto alcun compenso per:
3I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.). 4Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l'articolo 10 capoverso 3. |
