Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 25 Citazioni
1Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall'impiego fatto. 2La citazione dev'essere indicata in quanto tale; la fonte, come l'autore, se vi è designato, devono essere menzionati. |
