Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
1È lecito riprodurre un'opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. 2La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell'originale. |