Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017)
Art. 4Collezioni
1Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell'ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto.
2È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.