Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 51
1Nella misura in cui si possa ragionevolmente pretenderlo da loro, gli utenti d'opere devono fornire alle società di gestione le informazioni di cui esse abbisognano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione. 2Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale. |
