Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 68 Omissione dell'indicazione della fonte
Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d'indicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l'autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa. |