Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 69a Violazione della protezione dei provvedimenti tecnici e delle informazioni sulla gestione dei diritti
1A querela della parte lesa, è punito con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:
2Se ha agito per mestiere, l'autore dell'infrazione è perseguito d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. 3Gli atti di cui al capoverso 1 lettere c e d sono punibili solo se sono compiuti da una persona che sa o che, secondo le circostanze, è tenuta a sapere che in tal modo commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d'autore o di un diritto di protezione affine. 1 Introdotto dall'art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135). |