Le opere architettoniche realizzate non possono essere confiscate giusta l'articolo 69 del Codice penale2.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).2 RS 311.0