Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 75 Denuncia di merci sospette
1L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini.2 2In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l'articolo 76 capoverso 1. 1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |