Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 77 Ritenzione della merce
1Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'Amministrazione lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario di tale merce.2 2L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari. 3In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo. 1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |