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Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017)1Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta. 2Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente. 3Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale. 1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |