Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017) |
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Art. 77c Domanda di distruzione della merce
1Insieme con la domanda di cui all'articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce. 2Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 77 capoverso 1. 3La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 77 capoversi 2 e 3. 1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |
