Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° aprile 2020) |
Art. 24d Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica
1È consentito riprodurre un’opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è necessaria per applicare un procedimento tecnico e se l’accesso all’opera da riprodurre è lecito. 2Conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate a fini di archiviazione e salvaguardia. 3Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer. 1 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |