Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° aprile 2020) |
Art. 48 Principi della ripartizione
1Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all’IPI.1 2L’utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l’approvazione dell’organo supremo della società. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |