Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° aprile 2020) |
Art. 50 Obbligo d’informare e di rendere conto
Le società di gestione devono fornire all’IPI1 tutte le informazioni utili e metterle a disposizione tutti i documenti necessari per l’attuazione della sorveglianza, nonché presentargli un rapporto annuo sull’esercizio precedente. 1 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. |