Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° aprile 2020) |
Art. 75 Denuncia di merci sospette
1L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)2 è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell’imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini.3 2In tali casi, l’AFD è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |