Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° aprile 2020) |
Art. 76 Domanda d’intervento
1Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all’AFD di negare lo svincolo di tali merci.1 2Il richiedente fornisce all’AFD le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Le rimette in particolare una descrizione precisa delle merci.2 3L’AFD decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.3 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). |