Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affinidel 9 ottobre 1992 (Stato 1° aprile 2020) |
Art. 83 Tariffe
1Le tariffe delle società di gestione autorizzate che sono state approvate secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino allo spirare della loro durata di validità. 2I compensi previsti negli articoli 13, 20 e 35 sono dovuti a contare dall’entrata in vigore della presente legge; possono essere rivendicati dopo l’approvazione della tariffa corrispondente. |