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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 2Definizione
1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni dell’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale.
2 Sono in particolare opere:
a.
le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;
b.
le opere musicali e altre opere acustiche;
c.
le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica;
d.
le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche;
e.
le opere architettoniche;
f.
le opere delle arti applicate;
g.
le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive;
h.
le opere coreografiche e le pantomime.
3 I programmi per computer sono pure considerati opere.
3bis Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.4
4 Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale.
4 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).