Legge federale
|
Art. 24 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza
1 Per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio. 1bis Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.17 2 La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà. 17 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |