Legge federale
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Art. 24d Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica 22
1 È consentito riprodurre un’opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è necessaria per applicare un procedimento tecnico e se l’accesso all’opera da riprodurre è lecito. 2 Conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate a fini di archiviazione e salvaguardia. 3 Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer. 22 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |