Legge federale
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Art. 24e Inventari di fondi 23
1 Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere. 2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:
23 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |