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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 39aProtezione dei provvedimenti tecnici
1 I provvedimenti tecnici efficaci destinati alla protezione delle opere e di altri oggetti protetti non devono essere elusi.
2 Sono considerati provvedimenti tecnici efficaci ai sensi del capoverso 1 le tecnologie e i dispositivi quali i controlli relativi all’accesso e alle copie, i sistemi di criptaggio, i sistemi di distorsione e altri sistemi di trasformazione destinati e atti a impedire o limitare impieghi non autorizzati di opere e di altri oggetti protetti.
3 È vietato produrre, importare, offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione, dare in locazione, lasciare in uso, pubblicizzare o possedere a scopo di lucro dispositivi, prodotti o componenti e fornire servizi che:
a.
sono oggetto di un’azione promozionale, pubblicitaria o commerciale volta a eludere i provvedimenti tecnici efficaci;
b.
a prescindere dall’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci, hanno solo una finalità o utilità commerciale limitata; o
c.
sono progettati, prodotti, adattati o forniti principalmente allo scopo di consentire o facilitare l’elusione dei provvedimenti tecnici efficaci.
4 Il divieto di elusione non può essere fatto valere nei confronti di chi elude i provvedimenti tecnici efficaci esclusivamente allo scopo di procedere a un’utilizzazione legalmente autorizzata.