Legge federale
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Art. 43a
1 Per l’utilizzazione di un numero rilevante di opere pubblicate e prestazioni protette, una società di gestione può esercitare anche per i titolari che non rappresenta i diritti esclusivi la cui gestione non è subordinata ad autorizzazione secondo l’articolo 41 se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
2 Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della memoria, pubblici o accessibili al pubblico, sono considerate pubblicate ai sensi del capoverso 1. 3 Le società di gestione rendono note in forma adeguata le licenze collettive estese prima della loro entrata in vigore, segnatamente pubblicandole in uno spazio facilmente accessibile e reperibile. 4 I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla società di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; con la ricezione della dichiarazione di esclusione, tale licenza cessa di applicarsi alle relative opere o prestazioni protette. 5 Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 55‒60) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione deve per contro essere ripartito secondo i principi di cui all’articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottostà all’obbligo d’informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle società di gestione (art. 52‒54). |