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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 46Obbligo di applicare tariffe
1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse rivendicate.
2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti.
3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.