Legge federale
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Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione
1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto. 2 Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono procedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati. 3 Il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’autore e all’artista interprete. È consentita un’altra ripartizione se le spese fossero eccessive. 4 Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare originario dei diritti e terzi. BGE
133 III 473 () from 26. Juni 2007
Regeste: Urheberrecht; Eigengebrauch; Herstellung der zum Eigengebrauch bestimmten Werkexemplare durch Dritte. Die Erstellung betriebsinterner elektronischer Pressespiegel ist gestützt auf Art. 19 Abs. 1 lit. c URG zulässig (E. 3). Presseausschnitt- und Dokumentationslieferdienste, die für ihre Kunden elektronische Pressespiegel erstellen, können Dritte im Sinn von Art. 19 Abs. 2 URG sein (E. 4-6). |