Legge federale
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Art. 57 Quorum
1 La Commissione arbitrale pronuncia nella composizione di cinque membri: il presidente, due assessori e due altri membri. 2 Questi ultimi sono designati per ogni singola vertenza dal presidente e devono essere competenti in materia. Uno è scelto tra i membri proposti dalle società di gestione, l’altro tra i membri proposti dalle associazioni di utenti. 3 L’appartenenza ad una società di gestione o ad un’associazione di utenti non costituisce di per sé motivo di ricusa dei membri designati per la loro competenza in materia. |