Art.66a Trasmissione delle sentenze 64
Le autorità giudiziarie trasmettono all’IPI, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato. 64 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1). |