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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 69Lesione di diritti di protezione affini
1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:70
a.
diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;
b.
registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
c.
offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari riprodotti di una prestazione;
d.
ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;
mette a disposizione mediante un procedimento qualsiasi una prestazione, un supporto audio o audiovisivo o un’emissione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
f.
riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
g.
ritrasmette un’emissione;
h.
registra un’emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;
i.
riproduce un’emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;
rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità dei supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.75
70 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
71 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
72 Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
73 Introdotta dall’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).
74 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
75 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2497; FF 2006 3135).