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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 13Locazione di esemplari d’opere
1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a compenso da parte del locatore o di chi effettua il prestito.
2 Non è dovuto alcun compenso per:
a.
le opere architettoniche;
b.
gli esemplari d’opere delle arti applicate;
c.
gli esemplari d’opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti d’autore autorizzati contrattualmente.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione autorizzate (art. 40 segg.).
4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.