Legge federale
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Art. 13a Messa a disposizione di opere audiovisive 9
1 Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso all’autore dell’opera. 2 Non è dovuto alcun compenso se:
3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli autori; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattualmente dell’opera audiovisiva. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate. 4 L’autore di un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto se anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosce all’autore, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva. 5 Il presente articolo non è applicabile alla musica contenuta in opere audiovisive. L’autore di un’opera musicale ha diritto a un’equa parte del prodotto dei suoi diritti esclusivi soggetti a gestione collettiva. 9 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |