Legge federale
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Art. 18 Esecuzione forzata
Sottostanno all’esecuzione forzata i diritti enumerati nell’articolo 10 capoversi 2 e 3 e nell’articolo 11, nella misura in cui l’autore li abbia già esercitati e l’opera sia stata pubblicata con il consenso dell’autore. |