Legge federale
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Art. 22a Utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi di diffusione 13
1 Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d’archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 200614 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:
2 Per opera d’archivio di un organismo di diffusione si intende un’opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall’organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un’opera d’archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all’esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell’opera d’archivio. 3 Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l’articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali. 13 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). |