Legge federale
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Art. 22b Utilizzazione di opere orfane 15
1 Un’opera è considerata orfana se, dopo una ricerca condotta sostenendo un onere ragionevole, i titolari dei diritti sull’opera risultano sconosciuti o introvabili. 2 I diritti di cui all’articolo 10 sull’opera orfana possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se l’opera è utilizzata sulla base di un esemplare che:
3 Le opere orfane sono considerate pubblicate. Se un’opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 2 si applica altresì all’esercizio dei diritti su tali opere o parti di opere sempre che queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell’esemplare. 4 Ai titolari dei diritti spetta un compenso per l’utilizzazione dell’opera. L’importo del compenso non può essere superiore a quello previsto per l’utilizzazione dell’opera nel regolamento di ripartizione della società di gestione interessata. 5 Se un numero rilevante di opere è utilizzato sulla base di esemplari d’opera che si trovano nei fondi di cui al capoverso 2 lettera a, si applica l’articolo 43a. 6 Se i diritti non sono rivendicati entro dieci anni, la totalità del prodotto della gestione è utilizzato, in deroga all’articolo 48 capoverso 2, per fini di previdenza sociale e promozione di attività culturali. 15 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |