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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 30Coautori
1 Se l’opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:
a.
50 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per i programmi per computer;27
b.
70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere.28
2 Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utilizzabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell’autore.29
3 Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.