1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all’esecuzione di un’opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell’articolo 7 spettano loro in comune.
2 Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l’organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l’organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.
3 Se la prestazione è effettuata da un coro o da un’orchestra o nell’ambito di uno spettacolo scenico, per un’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:
- a.
- i solisti;
- b.
- il direttore;
- c.
- il regista;
- d.
- il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.
4 Chi ha il diritto di utilizzare un’esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.
5 In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d’affari senza mandato.