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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 35Diritto a compenso per l’utilizzazione di supporti audio o audiovisivi
1 L’artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.
2 Il produttore del supporto utilizzato può esigere un’equa parte del compenso spettante all’artista interprete.
3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.