Legge federale
|
Art. 35a Messa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive 38
1 Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta. 2 Non è dovuto alcun compenso se:
3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate. 4 L’artista interprete di una prestazione contenuta in un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosca all’artista interprete, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva. 38 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505). |