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Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 35aMessa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive 38
1 Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta.
2 Non è dovuto alcun compenso se:
a.
gli artisti interpreti o i loro eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
b.
l’opera audiovisiva è:
1.
una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un video musicale, una registrazione di un concerto, un’opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un’altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
2.
un’opera d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),
3.
un’opera orfana (art. 22b).
3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
4 L’artista interprete di una prestazione contenuta in un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosca all’artista interprete, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.
38 Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).