Legge federale
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Art. 39b Osservatorio dei provvedimenti tecnici
1 Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:
2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l’organizzazione del servizio. Può prevedere che quest’ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l’interesse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d’autore lo esige. |