Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)
del 9 ottobre 1992 (Stato 1° luglio 2023)
Art. 39bOsservatorio dei provvedimenti tecnici
1 Il Consiglio federale istituisce un servizio specializzato che:
a.
osserva gli effetti dei provvedimenti tecnici (art. 39a cpv. 2) sulle restrizioni del diritto d’autore disciplinate negli articoli 19–28 e riferisce sulle sue osservazioni;
b.
funge da organismo di collegamento tra gli utenti e i consumatori e fra gli utilizzatori dei provvedimenti tecnici e promuove soluzioni concertate.
2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti e l’organizzazione del servizio. Può prevedere che quest’ultimo abbia facoltà di ordinare provvedimenti se l’interesse pubblico protetto dalle restrizioni del diritto d’autore lo esige.